ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1)
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono
a formare il reddito nell’esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti
di cui nell’esercizio di competenza non sia
ancora certa l’esistenza o determinabile in modo
obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo
nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti,
e le spese di acquisizione dei beni si considerano
sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero,
se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di
altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole
di riserva della proprietà. La locazione con clausola
di trasferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti è assimilata alla vendita con
riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti
da contratti di locazione, mutuo, assicurazione
e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni
o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell’emissione è deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in
conformità al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se
non risultano imputati al conto economico.
3 bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni che non possiedono i requisiti
di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza
dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero
dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica
anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni
di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i
relativi costi. (2)
3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei
mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino
i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 dell’articolo 87. (2)
3 quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento
ai differenziali negativi di natura finanziaria
derivanti da operazioni iniziate nel periodo
d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote
e strumenti finanziari similari alle azioni di cui
al comma 3-bis. (2)
3 quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002. (3)
3 sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente. (4)
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui
non risultano imputati al conto economico relativo
all’esercizio di competenza. Si considerano imputati
a conto economico i componenti imputati
direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi
contabili adottati dall’impresa (5) (6). Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione è stata rinviata in
conformità alle precedenti norme della presente
sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di
legge. [...] (7) Le spese e gli oneri specificamente
afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono
a formare il reddito, sono ammessi in deduzione
se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi
e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni
da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono
a formare il reddito o che non vi concorrono
in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente
ad attività o beni produttivi di proventi computabili
e ad attività o beni produttivi di proventi non
computabili in quanto esenti nella determinazione
del reddito sono deducibili per la parte corrispondente
al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi (8). Le plusvalenze di cui all’articolo 87,
non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo
precedente. Fermo restando quanto previsto dai
periodi precedenti, le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande,
diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per
cento. (9)
6. [...] (10)
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono
alla formazione del reddito nell’esercizio
in cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo
sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o
altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai
sensi dell’articolo 89.
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all’articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione
ai risultati economici della società emittente
o di altre società appartenenti allo stesso
gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554
del codice civile allorché sia previsto un apporto
diverso da quello di opere e servizi.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore
dall’1.1.2004.
(2) Comma inserito dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 30.9.2005 n.
203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Le disposizioni
si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative
realizzate a decorrere dall’1.1.2006.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. h), L. 24.12.2007 n.
244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla
base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,
purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 58.
(4) Comma inserito dall’art. 7, comma 11, DLgs. 24.9.2015 n. 156,
pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
(5) Le parole “adottati dall’impresa” sono state sostituite alla precedente
“internazionali” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. d), DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
(6) Periodo inserito dall’art. 11, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs.
28.2.2005 n. 38. Ai sensi del successivo art. 13, le disposizioni si applicano
anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel
primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.
(7) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 1, L. 24.12.2007
n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione ha effetto
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma
restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dei periodi
soppressi, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L.
24.12.2007 n. 244, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine
del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Il contribuente ha tuttavia
la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve
in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni
e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta
sostitutiva con aliquota dell’1%; l’imposta sostitutiva deve essere versata
in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta
sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Gli
ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati
al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza
della modifica recata dal comma 33, lett. q), n. 1, decorre l’eliminazione
delle deduzioni extracontabili possono essere disconosciuti
dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi,
salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica
di detti componenti in base a corretti principi contabili.
Testo precedente: “Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali,
le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a
studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria
di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti
dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi
passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico
sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei
redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei
beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso
di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche
se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce
la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in
cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto diverse dalla
riserva legale e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore
all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico,
al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La
parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a
formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle
imposte differite ad essa corrispondenti. L’ammontare dell’eccedenza
è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze,
delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio
distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.“.
(8) Le parole “per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa
o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi” sono state sostituite alle precedenti
“per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3
dell’articolo 96.“ dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 2, L. 24.12.2007 n.
244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
(9) Periodo inserito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. a), DL
25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008 n.
133, in vigore dal 22.8.2008. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies,
le disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2008.
(10) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 3, L.
24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione
si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2007.
Testo precedente: “Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi
e i proventi di cui al comma 3 dell’articolo 96 che eccedono
l’ammontare
degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza
non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di
cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto
previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.“.
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